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ASCENSORI
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Certifichiamo e verifichiamo i vostri impianti con responsabilità, competenza e imparzialità
I Certificati sono scaricabili dal sito ACCREDIA al seguente link:
BANCA DATI ACCREDIA
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CERTIFICAZIONI
ISPEZIONI
ACCORDI PREVENTIVI
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Certifor è stato autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad effettuare l’attività di certificazione delle conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE.
Prima della messa in servizio, gli installatori devono richiedere ad un Organismo notificato come Certifor di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza (secondo l’Allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE).
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Certifor è organismo accreditato, notificato e autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad effettuare l’attività di verifica periodica e straordinaria ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
Per poter mantenere in servizio un ascensore, ogni due anni, il Legale rappresentante o proprietario deve far sottoporre a verifica periodica l’impianto ascensore da parte di un Organismo di Ispezione di terza parte come Certifor.
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente, se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche ed eventualmente eseguiti gli adeguamenti normativi previsti.
Il proprietario o legale rappresentante deve richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie:
- per la rimessa in esercizio dell’impianto a seguito di esito negativo di una verifica periodica
- per la rimessa in esercizio dell’impianto a seguito di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio
- nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione
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Certifor è autorizzato al rilascio delle certificazioni di accordo preventivo per l’installazione di ascensori con volumi di rifugio ridotti (art. 17-bis del DPR 162/99 e s.m.i.).
Prima dell'installazione di ascensori con volumi di rifugio ridotti i proprietari o legali rappresentanti di edifici esistenti devono richiedere ad un Organismo accreditato come CERTIFOR di certificare la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento della deroga.
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IMPIANTI ELETTRICI
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Flessibilità e professionalità per pianificare insieme a voi l’attività di verifica
I Certificati sono scaricabili dal sito ACCREDIA al seguente link:
BANCA DATI ACCREDIA
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ISPEZIONI
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Certifor è abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) a svolgere attività di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01 di:
- impianti elettrici di messa a terra fino e oltre i 1000 V
- dispositivi di protezione contro le cariche atmosferiche
- impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Il Datore di Lavoro ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 462 del 22/10/2021 artt 4 e 6 deve richiedere ad un Organismo abilitato come Certifor o all’Ente Pubblico l’effettuazione della verifica periodica dell’impianto al fine di controllare il mantenimento del livello di sicurezza attraverso il rispetto della normativa tecnica in materia.
La periodicità delle verifiche periodiche è biennale nei casi di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosioni, di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, quinquennale in tutti gli altri casi.
Le verifiche straordinarie vengono effettuate in caso di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro
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ATTREZZATURE DA LAVORO
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Ispettori di comprovata esperienza per verificare la sicurezza delle vostre attrezzature
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ISPEZIONI
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L’art 71 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di Organismi privati abilitati dal Ministero del Lavoro.
Il datore di lavoro può poi scegliere liberamente di affidare l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima direttamente a Organismi privati abilitati o Asl o ARPA
L’attività ispettiva riguarda le seguenti attrezzature di lavoro:
Gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga)
Gruppo SP (sollevamento persone)
Gruppo GVR (gas, vapore, riscaldamento)
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FORMAZIONE
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Organizziamo corsi con docenti altamente qualificati per formare tecnici responsabili e preparati
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